1.

È costituita l’Associazione Etico Spirituale denominata ISTITUTO OSHO MIASTO Associazione di Promozione Sociale, con sede legale in Casole d’Elsa – Località S.Giorgio. È retta dal presente Statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.

Lo statuto

COSTITUZIONE, SEDE, DURATA, SCOPI
Trascrizione Statuto approvato nell’Assemblea del 3 maggio 2005

2. L’Associazione ha finalità di carattere sociale, civile, culturale e di ricerca etico spirituale , ha carattere volontario. L’Associazione ha per fine lo svolgimento di attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e della dignità degli associati. È espressamente esclusa dagli scopi dell’Associazione la finalità di tutela esclusiva di interessi economici degli associati. L’Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali, salvo che la loro distribuzione o destinazione non siano imposte dalla legge. L’eventuale avanzo di gestione annuale dovrà essere impiegato per la realizzazione delle finalità istituzionali o di attività a queste ultime direttamente connesse. Con delibera del Consiglio Direttivo l’Associazione potrà aderire ad altre associazioni, società e consorzi, quando ciò sia ritenuto utile per la gestione dell’Associazione e per il raggiungimento degli scopi sociali.

3. La durata dell‘Associazione è illimitata.

4. L’Associazione ha come scopo fondamentale quello di creare condizioni per uno sviluppo più armonico delle potenzialità spirituali dell’ individuo:

a) favorendo e sperimentando condizioni di vita associativa e comunitaria che rendano più equilibrati i rapporti fra gli individui.

b) ricercando forme di maggiore integrazione degli esseri umani con la natura.

c) stimolando il rapporto degli individui coi valori della bellezza e della creatività.

Nel perseguimento di tali scopi, l’Associazione si propone di:

(I) diffondere gli insegnamenti del Maestro spirituale Osho;

(II) promuovere lo studio di vari aspetti della realtà, cosi come essa è rappresentata nelle tradizioni di ricerca religiosa e filosofica di ogni epoca;

(III) sviluppare la ricerca nel campo delle tecniche di meditazione, con riferimento alle sperimentazioni compiute dalla psicoterapia occidentale e alla tradizione di meditazione orientale, sia da un punto di vista teorico che attraverso la sperimentazione diretta;

(IV) sviluppare la ricerca e la pratica della medicina olistica, in collaborazione con professionisti e ricercatori medici, anche promuovendo una concreta applicazione nell’ambito istituzionale;

(V) promuovere la sperimentazione ecologica e forme di vita associata inserite armoniosamente nel contesto naturale;

(VI) promuovere ricerche nel campo delle arti e dell’artigianato in armonia con i fini dell’Associazione, con particolare riguardo alla esplorazione di dimensioni creative transpersonali;

(VII) promuovere e potenziare la ricerca e la sperimentazione di tecniche idonee a sviluppare la coscienza e l’armonia della persona con gruppi residenziali in cui il soggiorno all’interno delle strutture dell’Associazione è parte integrante di crescita, a partire dagli insegnamenti del Maestro Spirituale Osho che ha sviluppato, ampliato, adattato per l’uomo contemporaneo i capisaldi della tradizione spirituale orientale, secondo i quali la meditazione e la ricerca non sono solo “momenti” separati di consapevolezza, relegabili ad alcune pratiche particolari, ma un modo di essere che coinvolge tutti i piani dell’espressione di un individuo, nella sua capacità di amare e di scambiare in modo creativo cogli esseri intorno a lui, animati e inanimati. Ad ampliare quindi questa autocoscienza dell’individuo, organizzando gruppi e ritiri individuali e di meditazione, gruppi e sessioni individuali di tecniche corporee e di rilassamento, di dinamiche interpersonali, di attività creative, di danze e uso della voce, lavoro sui centri di energia vitale, di autoguarigione, nonché colloqui, corsi, seminari e scuole su questi argomenti;

(VIII) assistere dove e quando le condizioni lo permettano, il processo di crescita personale di individui in condizione di emarginazione;

(IX) sviluppare la pratica e la sperimentazione del lavoro come meditazione, riconoscendo a qualsiasi attività umana la potenzialità di contribuire alla ricerca e alla scoperta di parti più profonde di sé. Ridare quindi al lavoro la sua dignità, la sua sacralità, nell’ambito di nuove forme di relazioni interpersonali dove il lavoro non viene inteso come mezzo di soddisfazione di bisogni personali, ma innanzitutto come espressione della creatività umana e occasione unica per radicare il processo della meditazione nella quotidianità dei gesti e delle azioni. Il lavoro cosi inteso, in quanto specchio del rapporto dell’individuo con se stesso, con la realtà, con gli altri, diventa mezzo unico, per la sua multidimensionalità, per esplorare l’eterna domanda fondamentale dei ricercatori spirituali di tutti i tempi: chi sono io?

(X) favorire il contatto con le altre comunità di Osho a livello internazionale e quello in particolare con la Comune di Osho a Poona, India – luogo dove esiste il Samadhi di Osho, il tempio in cui sono conservate le sue ceneri.

Soci

5. Possono essere Soci cittadini italiani e stranieri e enti o associazioni che ne facciano domanda, condividendo le finalità dell’Associazione.
I Soci sono soci annuali.

I Soci saranno classificati in due distinte categorie: la differenza di categorie di soci non influisce sul diritto di tutti i soci di partecipare liberamente e attivamente alla vita dell’Associazione, in primis attraverso la partecipazione in Assemblea.

– SOCI FONDATORI: quelli che hanno partecipato alla costituzione dell’Associazione, nonché quelli di cui all’elenco, sottoscritto dai componenti e dal Notaio Grillo, allegato all’atto Notarile sotto la lettera “A”.

– SOCI ORDINARI: La qualità di socio comporta la possibilità di partecipare alle attività dell’Associazione.

6. L’ammissione dei soci avviene su domanda degli interessati, presentata al Presidente dell’Associazione che la sottopone al Consiglio Direttivo al quale compete di deliberare sull’ammissione, con giudizio insindacabile e senza obbligo di motivazione.

7. L’appartenenza all’Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie.

8. La qualifica di Socio può venire meno per i seguenti motivi:

a) per dimissioni da comunicarsi per iscritto;

b) per delibera di esclusione del Consiglio Direttivo per accertati motivi di incompatibilità con i fini dell’Associazione;

c) per mancato pagamento delle quote associative.

9. I soci hanno diritto di frequentare i locali dell’Associazione e di partecipare alla vita dell’Associazione stessa, nonché a tutte le manifestazioni e iniziative indette dall’Associazione stessa con le modalità deliberate dal Consiglio Direttivo.

Tutti i soci hanno diritto a partecipare alle Assemblee indette, ma i soci minorenni non hanno diritto di voto. I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione essendo previsto all’ Art. 36. successivo la destinazione del patrimonio a finalità di utilità generale. In caso di cessazione per qualsiasi motivo della qualità di socio, e cosi pure in qualsiasi caso di cessazione o scioglimento dell’Associazione, il socio non avrà diritto alcuno a restituzioni, rimborsi, ripartizioni o qualsiasi tipo di attribuzione sul patrimonio dell’Associazione.

10. Organi dell’Associazione sono: l’Assemblea; Il Consiglio Direttivo; Il Collegio dei revisori dei conti (ove istituito); Il Presidente; Il segretario; Il tesoriere;

Assemblea

11. L’Assemblea Generale dei Soci è sovrana ed è il massimo organo deliberatore dell’Associazione, essa regola la vita associativa ed è convocata in sessione ordinarie e straordinarie.

12. L’Assemblea dei soci viene convocata in via ordinaria una volta all’anno, entro i primi sei mesi dell’anno solare per l’approvazione del bilancio dell’anno precedente. L’Assemblea può essere inoltre convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria:

a) per decisione del Consiglio Direttivo;

b) su richiesta, indirizzata al Presidente, di almeno un terzo dei Soci.

13. La convocazione sia ordinaria che straordinaria avviene mediante avviso scritto contenente l’ordine del giorno, la data, il luogo e l’ora dell’Assemblea, da affiggersi almeno quindici giorni prima nella sede sociale; ovvero mediante comunicazione scritta individuale ai Soci entro il medesimo termine; ovvero con inserzione sul quotidiano Il Manifesto entro il termine medesimo.

14. Per la validità dell’Assemblea in prima convocazione è necessario la presenza di almeno due terzi dei soci in proprio o per delega; in seconda convocazione, da aver luogo a distanza di almeno un giorno dalla prima, l’Assemblea delibera a maggioranza assoluta (cinquanta per cento più uno) dei voti dei soci presenti in proprio o per delega, salve le eccezioni previste dal presente statuto. Per l’assemblea straordinaria è prevista una presenza qualificata. L’Assemblea Straordinaria delibera sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza di almeno due terzi dei voti dei Soci presenti. L’Assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio Direttivo o da chi ne fa le veci. Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora con il pagamento versamenti della quota sociale. Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l’ammontare della sua quota versata. I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all’Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, , e che non sia Amministratore o dipendente come disposto nell’art. 2372 del codice civile. Ciascun socio non può rappresentare più di 10 soci. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. La votazione avverrà a voto palese, salve diverse decisioni dell’Assemblea. Le deliberazioni prese in conformità allo Statuto obbligano tutti i Soci anche se assenti, dissenzienti e astenuti dal voto.

15. All’Assemblea spettano i seguenti compiti in sede ordinaria:

a) discutere e deliberare sui bilanci e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;

b) eleggere i membri del Consiglio Direttivo;

c) deliberare sui programmi generali e sulle linee direttive dell’attività dell’Associazione;

d) deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

In sede straordinaria:

e) deliberare sullo scioglimento dell’Associazione;

f) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;

g) deliberare sul trasferimento della sede della Associazione;

h) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua attenzione dal Consiglio Direttivo.

16. Delle riunioni e deliberazioni dell’Assemblea viene redatto verbale in apposito libro.

Consiglio direttivo

17. L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto di un numero di membri da tre a cinque, nominati dall’Assemblea dei Soci.

18. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e comunque fino all’Assemblea ordinaria che precede al rinnovo delle cariche sociali. L’incarico è rinnovabile e si considera prorogato dopo la scadenza di tre anni, fino a che sia stato nominato il nuovo Consiglio Direttivo. Negli intervalli tra le Assemblee sociali ed in caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, il Consiglio Direttivo ha la facoltà di procedere – per cooptazione – alla integrazione del Consiglio stesso fino al limite Statutario.

19. I membri del Consiglio non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute. Il primo Consiglio Direttivo è nominato dai Soci fondatori nell’atto di costituzione dell’Associazione.

20. Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente, ove non vi abbia provveduto l’Assemblea, e ha potere di sostituirlo in qualsiasi momento. Il Consiglio Direttivo può nominare uno o più Vice Presidenti, ai quali può essere delegato il compito di singoli atti o attività o categorie di atti e attività. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di impedimento nell’esercizio delle sue funzioni. L’indicazione del Presidente, del Vice Presidente, o dei Vice Presidenti e di ogni persona cui sono conferiti poteri di rappresentanza dell’Associazione, deve risultare, con la descrizione dei relativi poteri, dal libro dei verbali del Consiglio Direttivo, che deve essere regolarmente tenuto, in unico esemplare, e fa fede ai fini della rappresentanza della Associazione, anche nei rapporti coi terzi.

21. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in sua assenza dal Vice Presidente, o in sua assenza dal consigliere più anziano di età. Per le deliberazioni del Consiglio Direttivo occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione.

22. Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritiene necessario; il Presidente è tenuto a convocarlo ove ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei componenti. Il Consiglio è convocato mediante affissione di avviso presso la sede sociale almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione, o mediante comunicazione individuale da recapitare al domicilio di ciascun membro almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. Nel caso di urgenza la convocazione può essere effettuata mediante comunicazione individuale a ciascun membro con preavviso di ventiquattro ore.

23. Delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo viene redatto verbale in apposito libro. Il verbale deve essere sottoscritto dal Presidente o da chi ne fa le veci, nonché da un segretario, designato di volta in volta dal Consiglio, anche al di fuori dei suoi membri.

24. Al Consiglio Direttivo spettano i seguenti compiti:

a) deliberare sulle questioni riguardanti l’attività;

b) dell’Associazione per l’attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell’Assemblea assumendo tutte le iniziative del caso;

c) predisporre i bilanci da sottoporre all’Assemblea secondo le proposte della Presidenza;

d) dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente;

e) deliberare l’accettazione delle domande per l’ammissione di nuovi soci;

f) determinare i contributi economici dei soci dell’Associazione;

g) provvedere pure alla eventuale nomina di dipendenti ed impiegati determinandone la retribuzione.

Collegio revisore dei conti

25. Ove istituito il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri e viene eletto dall’Assemblea. La carica dei revisori ha durata pari a tre anni. La rieleggibilità è possibile per quattro volte consecutivamente.

26. Il Collegio Revisore dei Conti provvede all’esame dei bilanci e dei rendiconti predisposti dal Consiglio Direttivo e ne riferisce all’Assemblea, con il supporto di una breve relazione illustrativa. I revisori possono partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio e alle assemblee, e la loro carica è incompatibile con quella di consigliere.

Presidente

27. Il Presidente dirige l’Associazione e la rappresenta, a tutti gli effetti, di fronte a terzi ed in giudizio.

28. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnino l’Associazione sia nei confronti dei soci che dei terzi. Il Presidente sovrintende in particolare alla attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, sia per il compimento dei singoli atti, sia per quanto concerne l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione. Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri, parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente, dopo l’approvazione del Consiglio Direttivo.

29. Il Presidente resta in carica fino a che viene sostituito, ovvero fino a che cessa la sua qualità di membro del Consiglio Direttivo.

Segretario

30. Il Segretario viene eletto dall’Assemblea ordinaria dei soci e il suo mandato ha durata di tre anni ed è rieleggibile per quattro volte.

31. Il Segretario tiene il registro dei soci e quelli delle assemblee, redige i verbali del Consiglio Direttivo e ne esegue le deliberazioni. È suo compito quello di curare la pubblicità e la trasparenza all’interno dell’Associazione.

Tesoriere

32. Il Tesoriere viene eletto dall’Assemblea Ordinaria dei soci, la durata del suo mandato è di tre anni e può essere rieletto per quattro volte.

33. Il Tesoriere si occupa dell’incasso delle quote annuali versate dai soci, eventualmente sollecitandone il pagamento. Il Tesoriere tiene i registri delle entrate e delle uscite e può disporre della liquidità risultante da provvista bancaria e può sottoscrivere assegni. Il Tesoriere annualmente redige il bilancio dell’Associazione, corredandolo da una relazione esplicativa. Il bilancio viene sottoposto all’esame del Consiglio Direttivo.

Norme generali e finali

34. Alle spese per il funzionamento dell’Associazione e per lo svolgimento delle sue attività si provvede utilizzando le entrate costituite:

a) dalle quote di iscrizione versate dai Soci Fondatori e dai Soci Ordinari all’atto di ammissione alla Associazione nella misura fissata dal Consiglio Direttivo e con valore minimo di 18,00€;

b) dai versamenti volontari degli associati;

c) dai contributi di Pubbliche Amministrazioni, Istituti di Credito e da Enti in genere;

d) dai lasciti, erogazioni e donazioni di associati o di terzi;

e) dai proventi realizzabili nello svolgimento di attività dell’Associazione finalizzate agli scopi di cui all’ Art. 4.

35. L’esercizio sociale si chiude al 31 Dicembre di ogni anno.

36. In caso di scioglimento cessazione o estinzione per qualsiasi motivo della Associazione, il Consiglio Direttivo assume le funzioni di organo di liquidazione e ha competenze a deliberare sulla destinazione dell’eventuale residuo attivo, destinazione che dovrà essere disposta a favore di associazioni, enti, fondazioni preferibilmente aventi per scopo la diffusione degli insegnamenti del Maestro Spirituale Osho, e comunque dovrà essere devoluto a fini di utilità sociale, in particolare ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 legge 230 dicembre 1996 n. 662 salva diversa destinazione imposta dalla legge.

37. Particolari norme di funzionamento ed applicazione del presente Statuto potranno essere disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo.

38. Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano.